Linee guida esame di stato DSA

LINEE GUIDA ESAME DI STATO PER STUDENTI CON DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA)

 

Con riferimento alle linee guida emanate lo scorso anno scolastico 2015/2016 ( O.M. 252 del 19/04/2016), si sintetizzano le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato relative agli alunni con DSA.

Si precisa che le linee guida per il corrente anno scolastico 2016/2017 non sono ancora state pubblicate, pertanto si invitano i colleghi a utilizzare le informazioni a seguire con la dovuta cautela. Nel momento in cui le linee guida saranno pubblicate sarà cura della commissione DSA informare i colleghi.

Riteniamo opportuno riferirsi comunque a quelle emanate lo scorso anno scolastico dall'Ordinanza Ministeriale 252 del 19/04/2016:

  • Art. 6, comma 2

Il documento del consiglio di classe deve indicare i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che i consigli di classe ritengano utile e significativo ai fini dello svolgimento degli Esami, con specifico riferimento alla terza prova e al colloquio

  • Art. 15, comma 5

Il Consiglio di Classe è tenuto a presentare la documentazione relativa ai candidati DSA

  • Art. 23, comma 1

La Commissione d'esame deve tenere in considerazione gli elementi forniti dal consiglio di classe rispetto ai candidati con DSA, in particolare deve considerare le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei PDP.

Il consiglio di classe inserisce nel documento del 15 maggio il PDP predisposto ai sensi dell'art. 5 del D.M. n.5669 del 12 luglio 2011 (l'art. 5 così recita: “la scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un Piano didattico personalizzato, con l'indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate”).

In sede di esame sarà, quindi, possibile prevedere alcune attenzioni finalizzate a rendere sereno per i candidati DSA lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio

I candidati DSA possono utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal PDP o da altra documentazione redatta ai sensi del già citato art. 5 del D.M. 5669 12 luglio 2011.

Ai candidati DSA potrà essere consentita l'utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o, comunque, siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati “mp3”. La commissione può prevedere di individuare un proprio componente che legga i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico.

Si segnala l'opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento delle prove scritte, di curare con particolare attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.

  • Art.23, comma 3

Per quanto riguarda i candidati con DSA che, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del DM n. 5669 del 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa delle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la Commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia coinvolta nella terza prova scritta, effettua gli accertamenti relativi a tale disciplina per mezzo di prova orale sostitutiva nel giorno destinato allo svolgimento della terza prova scritta, al termine della stessa, o in un giorno successivo, purché compatibile con la pubblicazione del punteggio delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte nelle forme e nei tempi previsti nei precedenti articoli. I risultati della prova orale relativa alla lingua o alle lingue straniere coinvolte nella terza prova scritta sono utilizzati per la definizione del punteggio da attribuire alla terza prova scritta.

 

Il decreto N.5669 del 12 luglio 2011 individua le misure educative e didattiche di supporto utili a sostenere il corretto processo di insegnamento/apprendimento, nonché le forme di verifica e di valutazione per garantire il diritto allo studio degli studenti con diagnosi DSA. Viene quindi inserito nella pagina dedicata agli alunni con DSA il decreto, la cui lettura e conoscenza è utile anche ai fine dell'esame di Stato.